Credito d’imposta maggiorato nella misura del 50% della spesa sostenuta per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0, effettuati nel 2022, con coda fino al 30 giugno 2023, per quelli prenotati entro fine anno. È quanto prevede il nuovo decreto Aiuti al fine di favorire l’innovazione tecnologica delle imprese.
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cloud computing).
Facciamo alcuni esempi:
Esempio 1: Supponiamo che nel mese di maggio 2022 una Società abbia acquistato un’applicazione per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni del costo di € 500.000 e che detta applicazione sia interconnessa nello stesso mese. Il credito d’imposta spettante è pari a € 250.000.
Esempio 2: Supponiamo che nel corso del 2022 una società abbia acquistato una serie di servizi di cloud computing per un costo complessivo pari a € 200.000. Alla stessa spetta un credito d’imposta pari a €100.000.
I vantaggi per le Aziende sono evidenti: lo Stato, attraverso una procedura burocratica non eccessivamente complessa, permette di recuperare il 50% della spesa sostenuta e il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.
Adempimenti documentali
Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative sul credito d’imposta al 50% per i servizi cloud, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione.
Con apposito decreto saranno definiti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo agevolabile. I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta, ai fini dei controlli successivi, sono tenuti a conservare, pena la decadenza dal beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito (Risposte Agenzia delle entrate n. 438 e 439 del 2020 ed emendabilità della fattura emessa senza la dicitura richiesta dalla norma).
Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni per investimenti in beni di cui all’allegato B
Legge n. 232/2016 devono produrre:
a) una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero,
b) nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad 300.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestati che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da essere incluso negli elenchi di cui agli allegati A o B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete della fornitura.
(Per questo articolo: UNIVERSITA STUDI MILANO BICOCCA – © Wolters Kluwer Italia s.r.l.)